Accuse confermate per Pozzolo: la Legge italiana e il porto d’armi

di Costanza Maugeri
10 Min.

La Procura di Biella, con un avviso, ha notificato la chiusura delle indagini preliminari per il deputato Pozzolo: è accusato di lesioni colpose, porto illegale di arma da fuoco e di munizionamento in luogo pubblico e omessa custodia di armi e accensioni esplosioni pericolose. Ma perché il deputato di Fratelli D’Italia ha delle accuse a suo carico?

Sin dall’acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali da parte dei magistrati e dei carabinieri di Andorno Micca, emergeva la riconducibilità dei reati provvisoriamente contestati all’on. deputato Pozzolo. Gli esami “hanno confermato l’ipotesi iniziale e hanno escluso il coinvolgimento eventuale di terze persone”. La consulenza tecnica balistica “ha accertato la piena sovrapponibilità del narrato delle persone informate sui fatti e in particolare quelle della persona offesa e non ha riscontrato la ricostruzione alternativa fornita originariamente dall’on. Pozzolo al momento dei fatti”.

La procuratrice capo della Repubblica di Biella, Teresa Angela Cameli

Cosa accade il 31 Dicembre 2023?

Il 31 Dicembre 2023, Emanuele Pozzolo si trovava ad una festa di Capodanno presso i locali della Pro Loco a Rosazza, provincia di Biella. Durante la notte, un colpo di pistola ha ferito alla gamba Luca Campana, un elettricista di 31 anni, genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Quest’ultimo è fratello dell’organizzatrice dell’evento, Francesca Delmastro, nonché sindaca di Rosazza. Ma cosa c’entra il deputato Pozzolo? L’arma, una mini – pistola, North american arms LR22 è intestata a suo nome e di questa non possedeva il porto d’armi. E’ stato – inoltre – proprio il deputato ad usare la pistola.

Ma cosa ci dice la legge italiana sul porto d’armi?

Pozzolo porto d'armi
North american arms LR22

Il caso del deputato Pozzolo ci apre ad un dibattito di più ampio respiro che riguarda la licenza di detenzione e il porto d’armi. Due autorizzazioni differenti che è necessario non confondere. Vediamo cosa ci dice la Legge Italiana?

Con “detenzione o possesso di armi” si indica la licenza rilasciata dalla Questura che permette a un cittadino italiano di comprare e – quindi – possedere un’arma.

L’acquisto, la detenzione di armi e/o di munizioni (personale o per eredità), e gli eventuali cambi di residenza devono essere denunciati, entro 72 ore, alla Questura o al Commissariato di zona, oppure presso la Stazione Carabinieri competente per territorio, qualora nel Comune non sia presente un presidio della Polizia di Stato.

Il modulo per la denuncia è disponibile anche presso gli Uffici.

E’ possibile detenere fino ad un massimo di 3 armi comuni da sparo, 12 armi sportive e un numero illimitato di fucili da caccia.

Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si sia richiesto ed ottenuto l’autorizzazione.

Per avere la possibilità di detenere un numero maggiore di armi, occorre la licenza di collezione, che viene rilasciata dal Questore. Tale abilitazione permette di detenere una numero illimitato di armi di cui, però, non sarà possibile detenere contestualmente il munizionamento né più di un esemplare per ogni modello di arma

Sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri

Come accennato a principio del paragrafo, l’acquisto deve, però, essere autorizzato dalla Legge che lo disciplina rifacendosi al Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza.

AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI ARMI E MUNIZIONI (DI CUI ALL’ART 35 T.U.L.P.S.)

Per poter acquistare armi da sparo e munizioni e trasportarle fino al domicilio dove si vuole detenerle, è necessario ottenere preventivamente il nulla osta del Questore. Allo stesso modo chi eredita un’arma deve chiedere tale autorizzazione.

I titolari di porto di pistola e porto di fucile non necessitano del nulla osta.

Il modulo di presentazione della richiesta, disponibile anche presso le Stazioni dei Carabinieri, le Questure, i Commissariati di Pubblica Sicurezza, può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna (posta certificata).

Alla richiesta si deve allegare:

  • la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza oppure dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, che viene rilasciato previa presentazione di certificazione anamnestica del medico di famiglia;
  • la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10 anni);
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
    − di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    − le generalità delle persone conviventi;
    − di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007;
    In luogo delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.
  • due marche da bollo (una da applicare sull’istanza, l’altra sul provvedimento) dell’importo di € 16,00. (Verificare l’esatto importo in relazione a possibili variazioni con l’aggiornamento delle tabelle annesse al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La certificazione medica deve essere obbligatoriamente ripresentata ogni 5 anni ( norma introdotta dal D.Lgs 104/2018

Sito Ufficiale Arma dei Carabinieri

Porto d’armi: l’accusa al Deputato Pozzolo

L’accusa al deputato Pozzolo non è abusiva detenzione d’armi, ma mancata licenza per il porto d’armi. Secondo gli inquirenti, infatti, la pistola era detenuta – esclusivamente – come oggetto da collezione

Le armi possedute non possono essere portate fuori dal luogo di detenzione, a meno che non si sia richiesto ed ottenuto l’autorizzazione.

Altra licenza – quindi – si deve possedere per portare fuori e trasportare l’arma dalla propria abitazione detta, comunemente, “porto d’armi”. Regole differenti sono presenti negli USA.

Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere(1).]

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere(1).]

Il questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale(2)(3).

Il provvedimento con cui viene rilasciata una licenza di porto d’armi ai sensi del presente articolo deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione

Articolo 42 T.U.L.P.S

Munizionamento in luogo pubblico: la Legge Italiana

L’altra accusa confermata a Emanuele Pozzoli riguarda il “munizionamento in luogo pubblico o aperto al pubblico”. Essa è disciplinata dall’Articolo 4 della Legge del 2 Ottobre 1967, n. 895.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell’articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da L. 200.000 a lire 2 milioni.((9))
Salvo che il porto d’arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.


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