Cosa cambia tra psicologo e psicoterapeuta? Spoiler: molto.

Frasi tipo “Lo psicologo ti ascolta, ma non ti cura”, oppure “Solo lo psicoterapeuta è un vero professionista della salute mentale” sono solo falsi miti e fanno solo casino! Il risultato? Un sacco di confusione su una domanda più che legittima: qual è la differenza tra psicologo e psicoterapeuta?

Tutti almeno una volta si sono chiesti: “qual è la differenza tra uno psicologo e uno psicoterapeuta?”. Oltre ad essere molto comune, la domanda è assolutamente legittima, in quanto ancora oggi le principali istituzioni del settore si impegnano a definire una linea di confine più netto tra due professioni molto affini, ma diverse. Rispondere correttamente non è solo in rispetto dei singoli ruoli e professionisti, ma è fondamentale affinché ognuno sappia con certezza a quale figura rivolgersi in caso di bisogno.

Psicologo e psicoterapeuta: le principali differenze

Partiamo col dire che la figura dello psicoterapeuta non si configura come una professione a sé stante. La psicoterapia è infatti una specializzazione, e dunque lo psicoterapeuta è innanzitutto uno psicologo o un medico, che - dopo il percorso di studi di 5 anni e abilitazione per gli psicologi o 6 anni e abilitazione per i medici - ha conseguito un diploma di specializzazione presso una scuola di psicoterapia (pubblica o privata e riconosciuta dal MiM) alla fine del percorso di studi di ulteriori 4 anni. Il tutto è stabilito da una specifica legge che ha istituito - nel 1989 - la figura dello psicologo.

Chi è lo psicologo?

Come stabilito dall’articolo 1 della Legge n.56 del 18 febbraio 1989 «La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità». La Legge n.3 dell’11 gennaio 2018 premette inoltre che «la professione di psicologo [...] è ricompresa tra le professioni sanitarie [...]». 

Cosa significa?

Nella pratica, il professionista psicologo svolge compiti ben più ampi della semplice valutazione e/o diagnosi a cui è spesso rilegato. Certamente il sostegno, la diagnosi e la prevenzione rientrano tra le mansioni principali, ma lo psicologo - come stabilito dalla legge - può operare anche con obiettivi abilitativi o riabilitativi. Come riportato dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, lo psicologo «può svolgere in autonomia attività cliniche, anche con utenti portatori di sintomatologia».

Non solo, lo psicologo può operare in numerosi ambiti della società, come - tra gli altri - in organizzazioni e aziende, comunità, scuole, passando per le istituzioni della Pubblica Amministrazione. In tutti questi ambiti lo psicologo può ricoprire i ruoli più disparati, naturalmente sempre in linea con quanto stabilito dalla legge.

Qual è il confine tra psicologo e psicoterapeuta?

In apertura abbiamo già chiarito le principali caratteristiche della figura dello psicoterapeuta. Alla luce di quanto detto, bisogna però chiarire dove finisca l’ambito di competenza dello psicologo e dove inizi quello dello psicoterapeuta. 

Oltre alla già citata Legge del 1989, è il Codice Deontologico a marcare una linea di confine netta tra gli ambiti di intervento. Più nello specifico, all’articolo 5 del Codice Deontologico degli psicologi italiani è stabilito che lo psicologo «[...] riconosce i limiti della propria competenza e usa pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate».

Può sembrare banale, ma per uno psicologo è assolutamente vietato prendere in carico un paziente senza gli adeguati strumenti scientifici clinici per garantire l’efficacia delle cure.

Nella pratica, allo psicologo non è assolutamente precluso l’intervento anche in presenza di sintomatologie, soprattutto se lievi, in quanto è sempre possibile ampliare e integrare le proprie conoscenze e competenze tramite corsi di formazione e master. La parte cruciale riguarda proprio l’essere consapevoli riguardo ciò che si è capaci di affrontare e trattare con adeguatezza scientifica o meno. In ambito curativo, la presenza di sintomi moderati o gravi spesso supera - per quanto riguarda lo psicologo - questo confine di competenze.

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La psicoterapia

Da qui arriviamo alla psicoterapia. Essa si contraddistingue per l’esistenza di numerosi approcci teorici e pratici volti al trattamento - e dunque alla cura - di disturbi psicopatologici più o meno gravi e diagnosticati accuratamente da uno psicologo. Tra questi troviamo l’approccio psicoanalitico - che si basa sulle teorie psicodinamiche freudiane e post-freudiane - l’approccio cognitivo-comportamentale, ma anche l’approccio sistemico-relazionale o quello basato sulla psicologia della Gestalt. Senza entrare troppo nello specifico, anche lo psicoterapeuta segue adeguatamente le prescrizioni del Codice Deontologico, mettendo in pratica i metodi su cui ha solida conoscenza ed efficacia scientifica. A questo proposito, è bene specificare che non esiste un approccio migliore di un altro in termini assoluti: la ricerca scientifica lavora costantemente per stabilire - su base scientifica - quale sia l’approccio più efficace per ogni singolo disturbo conosciuto, e spesso si rileva un’efficacia uguale per più metodologie.

Spesso la psicoterapia si configura come un percorso parallelo al trattamento farmacologico, ma naturalmente non tutti i pazienti con disturbi diagnosticati hanno bisogno necessariamente di assumere farmaci: queste valutazioni vanno fatte sempre da un professionista specializzato, abilitato e iscritto regolarmente al proprio ordine professionale di riferimento.

La comunicazione tra psicoterapeuta e medico curante è inoltre obbligatoria, ma solo previo consenso del paziente, così come stabilito dal comma 3, articolo 3 della Legge n.56 2/1989.

E lo psichiatra?

In merito alla questione della terapia farmacologica, è bene fare un ulteriore approfondimento. La prescrizione di psicofarmaci è competenza riservata ai medici - psichiatri o di medicina generale - iscritti regolarmente al proprio ordine professionale. Lo psicoterapeuta non può dunque prescrivere farmaci, a meno che non sia egli stesso innanzitutto un medico (spesso psichiatra), come stabilito dal comma 2, articolo 3 della Legge n.56 2/1989. Di conseguenza, l’ambito di intervento di uno psichiatra non specializzato riguarda generalmente l’applicazione di adeguate terapie farmacologiche per pazienti con un disturbo diagnosticato e per cui lo psichiatra valuta necessaria la cura con farmaci.

La ricerca scientifica ha in ogni caso dimostrato un alto grado di complementarietà tra psicoterapia e farmacoterapia: una loro combinazione si è dimostrata più efficace degli interventi singoli[1].

Un lavoro sinergico e complementare

Le tre professioni descritte in questo articolo vengono frequentemente confuse, contrapposte o discriminate le une con le altre. Tuttavia, nella realtà psicologi, psicoterapeuti e psichiatri ricoprono ruoli diversi ma strettamente correlati, riuscendo così a garantire benessere psicologico a chiunque ne abbia bisogno, da chi sta affrontando un momento di difficoltà psicologica a chi soffre di un disturbo psichico grave. È quanto più importante diffondere una narrazione basata sulla cooperazione sinergica delle professioni, piuttosto che su un loro scontro. Ciò che dovrebbe accomunare è proprio l’obiettivo di raggiungere finalmente un sistema di cura pubblico e garantito ad ogni cittadino allargato non solo alla salute fisica - come già in essere - ma anche alla salute psicologica - in senso preventivo e curativo - in ogni sua forma.

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