L’Italia ha un problema con i referendum
Delle decine di referendum proposti durante l’attuale legislatura, solo due hanno ottenuto le firme necessarie; della maggior parte degli altri ne ignoriamo anche l’esistenza.
Monarchia o Repubblica? È con questo referendum che il 2 giugno 1946 nacque la Repubblica italiana. Le donne votarono per la prima volta a livello nazionale, i Savoia lasciarono il Paese e De Gasperi divenne il capo provvisorio dello Stato.
Da allora i referendum hanno caratterizzato la storia del Paese, segnando tappe fondamentali in materia di diritti civili (referendum su divorzio e aborto) e apportando modifiche alla Costituzione (referendum sul Titolo V e sul taglio dei parlamentari). In totale, il numero di referendum nazionali dal 1946 ad oggi ammonta a 78, ma sono decisamente di più quelli che non sono mai arrivati alla votazione.
Per avere un’idea del fenomeno, basta recarsi sulla piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per le riforme istituzionali. Soltanto nell’ultimo anno il numero di referendum abrogativi proposti ammonta a una decina, ma soltanto due di questi hanno raggiunto le 500mila firme richieste dalla Costituzione.
Si tratta del referendum sull’autonomia differenziata - che durante questa estate ha raggiunto oltre 550mila firme on line - e del referendum sulla cittadinanza, con oltre 630mila sostenitori. Tra quelli che non hanno raggiunto il quorum (ma ancora in raccolta firme), il miglior risultato l’ha fatto registrare l’iniziativa che mira a rendere illegali gli allevamenti intensivi, con poco più di 100mila firme.
Cos'è un referendum

Il referendum - insieme alla petizione e alle leggi d’iniziativa popolare - è il principale strumento di democrazia diretta nelle mani dei cittadini. Tramite questo, infatti, i cittadini possono esprimere direttamente la propria opinione senza passare dal Parlamento.
Esso rappresenta una deroga al principio della rappresentanza elettiva, secondo cui la sovranità popolare si esercita tramite la mediazione dei rappresentanti eletti dai cittadini.
La Costituzione prevede diversi tipi di referendum, tra cui ricopre un ruolo particolare il referendum abrogativo. Tramite quest’ultimo - previsto dall’art. 75 della Costituzione - i cittadini possono agire direttamente sull’ordinamento giuridico tramite «l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge».
Il già citato art. 75 prevede che il referendum popolare possa essere indetto «quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali», ed esclude alcune materie. Non possono essere oggetto del referendum «le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80]».
Possono partecipare al referendum tutti i cittadini che hanno diritto ad eleggere la Camera dei deputati, e la proposta è approvata se alla votazione ha partecipato la «maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi».
Il procedimento richiesto dal referendum abrogativo non viene disciplinato in Costituzione ma dalla legge 352/1970. Esso si articola in diverse fasi che - in caso di esito positivo - culminano con l’abrogazione della legge, dell’atto o della disposizione tramite decreto del Presidente della Repubblica.
Come si arriva alla votazione
Dell’analisi in dettaglio del procedimento ci siamo già occupati in un precedente articolo riguardante il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata, ma rivediamolo in breve.
La richiesta del referendum può partire direttamente dai cittadini o dalle Regioni. Nel primo caso i “promotori” - ossia un gruppo di almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali - deposita presso la Corte di cassazione il quesito da sottoporre al referendum. Questi hanno tre mesi per raccogliere le 500mila firme necessarie da depositare presso la Cassazione.
Nel secondo caso la richiesta deve essere approvata dai Consigli di almeno cinque Regioni, per poi essere depositata in Cassazione. Tutte le richieste di referendum devono essere presentate dal 1° gennaio al 30 settembre. Tuttavia, ciò non può avvenire a meno di un anno dalla naturale scadenza della legislatura o nei sei mesi successivi alle elezioni.
Il secondo step avviene all’interno della Cassazione. Qui viene costituito l’Ufficio centrale per il referendum, con il compito di valutare la conformità alla legge del quesito. Questo ha tempo fino al 31 ottobre per verificare la presenza di eventuali irregolarità, che nel caso devono essere sanate. Infine, entro il 15 dicembre l’Ufficio emette una decisione definitiva.
In caso di parere positivo, si passa alla Corte costituzionale. Qui avviene il giudizio di ammissibilità, tramite il quale la Corte verifica che il quesito sia conforme alla Costituzione.
Entro il 10 febbraio la Corte pubblica il proprio giudizio e - in caso di esito il favorevole - spetta al Presidente della Repubblica fissare la data della votazione in un periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Nel caso in cui la maggioranza è favorevole all’abrogazione, questa avviene tramite d.P.R.; in caso contrario la legge rimane in vigore.
Il referendum costituzionale
Come previsto dall’art. 138 Cost., è possibile modificare la Costituzione quando le «leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».
Queste leggi possono essere sottoposte a referendum popolare quando vengono approvate dalle Camere con una maggioranza inferiore ai due terzi. Nel caso di un mancato raggiungimento di questa soglia, le già citate leggi sono sottoposte a referendum quando «entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali». Per il procedimento nel dettaglio rimandiamo alla legge 352/1970.
Cambiare la Costituzione e il personalismo 
Nella storia repubblicana i casi di referendum costituzionali arrivati alla votazione sono stati soltanto quattro, tutti in questo secolo. Il primo nella storia riguarda la legge di revisione del Titolo V della Costituzione del 2001. In quell’occasione la riforma venne approvata tramite legge costituzionale dal Parlamento, ma venne sottoposta a referendum poiché non si era verificata in Senato una maggioranza pari ai due terzi.
Il secondo caso risale al 2006 (referendum sulla modifica della parte II della Costituzione), in cui al contrario del precedente la maggioranza dei votanti si espresse per il “No”.
Il terzo caso - risalente al 2016 e divenuto celebre per il capitale politico investito in esso dall’allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi - riguarda una lunga serie di modifiche alla Costituzione, contenute nella riforma costituzionale Renzi-Boschi. Come nel precedente referendum, la maggioranza dei votanti respinse la riforma.
Il quarto e ultimo caso risale al 2020, e ha visto la vittoria del “Sì” alla riduzione del numero dei parlamentari.
Nel prossimo futuro appare probabile che si ricorra nuovamente al referendum popolare per il “premierato” - “la madre di tutte le riforme” secondo il governo Meloni - per il quale sarà difficile ottenere la maggioranza dei due terzi.
Le critiche all’abuso del referendum e i tempi che cambiano
Negli ultimi anni i tentativi di aggirare il Parlamento ricorrendo al referendum popolare si sono moltiplicati, complici la scarsa responsiveness dei governi e l’introduzione della piattaforma del Ministero della Giustizia per la presentazione e la firma digitale dei referendum abrogativi e delle leggi di iniziativa popolare.
Infatti, una classe politica non in grado di rispondere alle richieste della società civile spinge questa a trovare strade alternative per soddisfare le proprie aspettative. È il caso dei referendum sull’eutanasia - bocciato dalla Consulta - che aveva come obiettivo intervenire laddove il legislatore negli ultimi anni si era rifiutato di agire, nonostante i richiami della Corte costituzionale a regolare la materia.
Tuttavia, la “frenesia referendaria” viene giudicata come un problema da coloro che vedono in ciò uno snaturamento dell’istituto giuridico del referendum, pensato dai padri costituenti per una società diversa. L’abuso di questo strumento sarebbe sottolineato anche dalle numerose richieste di referendum che non hanno raggiunto le firme necessarie e dai referendum in cui la maggior parte degli aventi diritto al voto ha scelto di astenersi.
In particolare, uno dei foci del dibattito ruota attorno alla questione delle firme digitali. Queste - secondo i critici - renderebbero eccessivamente semplice la raccolta di firme, motivo per cui sostengono la necessità di innalzare il quorum.
Dall’altro lato, c’è chi vede con favore la stagione referendaria che stiamo vivendo ed evidenzia le conquiste storiche raggiunte tramite questo strumento come il divorzio e il diritto all’aborto. Inoltre, i referendum - chiamando direttamente in causa i cittadini - contribuirebbero ad aumentare il coinvolgimento di questi nella vita politica e a rendere i governi più attenti alle richieste della società civile.
Le foto presenti in questo articolo provengono da internet e si ritengono di libero utilizzo. Se un’immagine pubblicata risulta essere protetta da copyright, il legittimo proprietario può contattare lo staff scrivendo all’indirizzo email riportato nella sezione “Contatti” del sito: l’immagine sarà rimossa o accompagnata dalla firma dell’autore.
Mi piace: 0
Commenti: 0
