Mobbing: quando il lavoro diventa incubo

di Alessia Giurintano
4 Min.

Il termine “mobbing” (dall’inglese “to mob”, verbo che significa “aggredire, attaccare”) indica un insieme di comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed emarginare la persona che ne è vittima.

La definizione giuridica del fenomeno: tutela del lavoratore

Nell’ordinamento italiano non esiste una disciplina specificamente dedicata al fenomeno del mobbing: ciononostante, sono diverse le norme che tutelano la salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori.

E’ possibile infatti fare riferimento agli Articoli 2, 3, 4, 32, 35 e 41 della Costituzione.

Non esiste nella legislazione vigente uno specifico reato di mobbing. Tuttavia, alcuni dei comportamenti posti in essere dal mobber potrebbero intaccare sfere tutelate quali l’incolumità individuale, la libertà personale e morale etc…

mobbing e tutela del lavoratore

Variabilità dei comportamenti: i campanelli d’allarme

Sono elementi costitutivi del fenomeno del mobbing:

  1. comportamenti di carattere persecutorio con intento vessatorio di tipo mirato e sistematico
  2. comportamenti che ledono la salute, la personalità o la dignità del dipendente
  3. ll pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità

Il diritto al risarcimento

Il lavoratore vittima di mobbing ha diritto al risarcimento dei danni subiti.

Le modalità per ottenere il risarcimento variano a seconda del tipo di responsabilità che il danneggiato intende far valere in giudizio.

Le condotte mobbizzanti possono infatti dar luogo a profili di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

mobbing e il metodo per uscrine

Mobbing: come uscirne

Oltre al risarcimento del danno, il lavoratore vittima di mobbing ha a disposizione anche altri strumenti di tutela con i quali cercare di arginare le condotte vessatorie. 

Una prima possibilità è percorrere la strada dell’azione di adempimento, al fine di costringere il datore di lavoro ad adottare adeguate misure di contrasto e prevenzione rispetto alle condotte mobbizzanti realizzate da altri lavoratori sottoposti alla sua autorità. 

Rimedio più radicale è infine quello delle dimissioni per giusta causa, con le quali il lavoratore vittima di mobbing pone definitivamente fine ad un rapporto di lavoro per lui ormai divenuto insostenibile.

Alle dimissioni per giusta causa consegue per il lavoratore il diritto di percepire un’indennità sostitutiva del preavviso.

Scritto da Alessia Giurintano


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