Cos’è un disegno di legge? E come come nasce una legge?

di Mirko Aufiero
Pubblicato: Ultimo aggiornamento il 6 Min.

Dal Ddl Zan al Ddl Concorrenza: che cos’è un disegno di legge? E come fa a diventare una legge a tutti gli effetti?

Cos’è un disegno di legge

disegno di legge

Un disegno di legge (detto anche proposta di legge) è un testo normativo redatto in articoli che viene sottoposto all’esame delle Camere. Alla Camera tuttavia, al contrario di quanto avviene in Senato, il termine “disegno di legge” viene usato esclusivamente per le proposte di iniziativa del Governo.

A poter presentarne uno sono: ogni membro delle Camere, del Governo, almeno 50mila elettori, un Consiglio Regionale o il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).

Affinché un disegno di legge diventi a tutti gli effetti una legge, è necessario che sia approvato nello stesso identico testo sia alla Camera che al Senato. Nel caso in cui il testo venga modificato al Senato, infatti, è necessario che il ddl torni alla Camera per l’approvazione.

Come nasce un legge

Ogni disegno di legge deve affrontare il cosiddetto iter legislativo, ovvero il percorso che inizia con la creazione della legge e che termina con la sua pubblicazione.

Questo processo è composto da più fasi, ed è regolato dagli articoli 71-74 della Costituzione.

Da disegno di legge a legge: la fase iniziativa

Durante la fase iniziativa i soggetti citati sopra (membri delle Camere, il Governo, almeno 50mila elettori, Consigli Regionali e CNEL) presentano il proprio disegno di legge al Parlamento.

Fase deliberativa

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Durante la fase deliberativa avviene la discussione e la votazione all’interno del Parlamento. Il Presidente della Camera coinvolta disegna dunque una Commissione parlamentare specifica per esaminare la legge.

Durante l’esame, la Commissione acquisisce i pareri di altre Commissioni che si riuniscono in sede consultiva per avanzare suggerimenti sulle parti della legge di loro competenza.

Infine, la Commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, il quale riporta il testo predisposto dalla Commissione.

Concluso l’esame in Commissione, il testo arriva all’Assemblea, dove vengono esaminati i singoli articoli e votati gli emendamenti. In seguito, avviene il voto sul provvedimento e si procede alla sua approvazione in toto.

Nel caso in cui la maggioranza alla Camera approvi la legge, questa arriva al Senato, dove avviene una analoga discussione e votazione. Se il testo viene nuovamente approvato, giunge all’ultima fase dell’iter legislativo; invece, in caso di modifiche da effettuare torna alla Camera finché non viene approvato lo stesso testo da entrambi i rami del Parlamento.

Fase integrativa

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La terza e ultima fase dell’iter riguarda la promulgazione e la pubblicazione della legge, diritto che spetta al Presidente della Repubblica. La promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarano l’urgenza.

Il Presidente della Repubblica può decidere la non promulgazione in caso di non conformità della legge alla Costituzione: in questi casi la legge torna al Palamento per essere modificata. Dopo la seconda approvazione delle Camere, il disegno di legge ritorna al Presidente, il quale è obbligato alla promulgazione.

In seguito, avviene la pubblicazione. Essa spetta al Ministro della giustizia, e consiste nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dopo il periodo di vacatio legis), a meno che la legge stessa non prescriva un termine minore o maggiore.

I procedimenti abbreviati per i disegni di legge

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Quella descritta sopra è la procedura obbligatoria per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi (art. 72 Cost).

Accanto al procedimento ordinario, sono presenti due procedimenti abbreviati per i disegni di legge di particolare urgenza:

  • il primo (approvazione in Commissione in sede legislativa) comporta che il procedimento si concluda interamente all’interno di una Commissione. Essa provvede insieme all’esame istruttorio e alla approvazione finale del progetto, con le stesse formalità previste per l’Aula;
  • il secondo è detto in sede redigente e comporta l’approvazione in Assemblea di un progetto i cui articoli sono formulati in Commissione, senza che l’Aula possa modificarne il testo.

Fonti: Camera.it, Senato.it, Treccani, Cittadinanzaitaliana, Pagella politica

Scritto da Mirko Aufiero


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