L’ordinanza di Salvini per dimezzare lo sciopero: atto legittimo o illecito?

di Alessia Giurintano
4 Min.

«Ho appena firmato l’ordinanza che dimezza lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati per domani. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma era impensabile lasciare a piedi un milione di pendolari in una giornata che prevederà temperature intorno ai 35 gradi in tutto il Paese».

Scrive sui suoi profili social Matteo Salvini, in riferimento allo sciopero generale dei treni indetto per la giornata di giovedì 13 luglio 2023. E prosegue:

Da Ministro, il mio pieno impegno per garantire un confronto risolutivo tra le aziende e i sindacati in modo da dare risposte a lavoratrici e lavoratori delle ferrovie, rispettando però il diritto alla mobilità di tutti

Queste parole aprono almeno due questioni, che si analizzeranno in questo articolo: il diritto allo sciopero e il disservizio cittadino.

Lo sciopero e gli interessi collettivi: storia di un diritto guadagnato

Nell’ordinamento attuale lo sciopero è elevato al rango di diritto: esso, cioè, non solo non è considerato un reato, ma nemmeno un inadempimento del contratto. Dunque, i lavoratori subordinati hanno il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa quando lo ritengano necessario per tutelare i propri interessi collettivi. Avvalendosi di ciò, perdono il diritto alla retribuzione, ma senza subire nessuna delle conseguenze tipiche dell’inadempimento contrattuale.

Si tratta, poi, di un diritto garantito dalla costituzione, la quale stabilisce che “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano” (Articolo 40 della Costituzione Italiana).

manifestazione sciopero

Lo sciopero nei servizi essenziali: il limite giuridico

L’intervento della legge n. 146/1990 si ispira all’esigenza di limitare il diritto di sciopero al fine di contemperarlo con altri diritti di pari rango costituzionale.

Si è infatti stilato un elenco delle aree di interesse: salute, libertà e sicurezza, libertà di circolazione, assistenza e previdenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione.

Questa legge impone ai contratti collettivi la necessità di individuare le prestazioni indispensabili e il modo migliore per poterle garantire senza rinunciare ad un diritto legittimo e stabilito dalla legge. Come? Rispettando la rarefazione oggettiva dei conflitti, imponendo intervalli minimi tra scioperi che insistano in successione temporale sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, anche se indetti da sindacati diversi.

L’azione di Salvini: un legittimo gesto per l’acclamazione di massa?

La legge riconosce anche alla pubblica autorità (Prefetto o Presidente del Consiglio dei Ministri) il potere di “precettare” i lavoratori, quando ci sia fondato pericolo che uno sciopero pregiudichi i diritti della persona costituzionalmente garantiti.

L’autorità, dopo tentativi fallimentari di accordo, emana un’ordinanza motivata, almeno 48 ore prima dello sciopero, con la quale obbliga le imprese ed i lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili.

Scritto da Alessia Giurintano


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